Le competenze dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali sono definite dall’art. 2 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, successivamente integrata con legge n. 152 del 10 febbraio 1992. Tra le molteplici citiamo a titolo esemplificativo:

Erogazione servizi di consulenza gestionale per le aziende agricole

Erogazione servizi di consulenza tecnica specialistica alle aziende agricole e zootecniche e gestisce piani di coltivazione

Progettazione e coordinamento per la costruzione di strutture agricole o ambientali

Sviluppo e gestione progetti per il verde pubblico o privato, i parchi e i giardini.

Altri ambiti di intervento dell’agronomo sono il settore agro-alimentare nei suoi diversi aspetti tecnici ed economici, legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall’agricoltura; la pianificazione territoriale, per l’armonizzazione dell’ambiente rurale con l’insediamento edificato, residenziale o produttivo diffuso; l’arredo urbano, nell’ambito della realizzazione di spazi verdi nelle grandi aree metropolitane.

L’ampiezza ed importanza delle mansioni svolte da suddetti professionisti necessitano di una copertura “all risks” che vada a coprire le richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Al pari di altre categorie professionali riconosciute da Albi/Registri la stipula di una polizza di RC Professionale risulta obbligatoria, oltre che basilare, ai fini dell’esercizio dell’attività (obbligo sancito dal DPR n.137/2012).