Per Agente in attività finanziaria si intende il professionista che promuove e conclude in maniera esclusiva (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB) contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto (si prevede anche il plurimandato) di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche, ecc.. nonché relative attività connesse o strumentali.
Nella prassi comune, i contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29).
Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per Mediatore creditizio si intende il professionista che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma svolgendo anche attività connesse o strumentali alla stessa.
I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (differenza basilare rispetto agli Agenti in Attività Finanziaria “legati” da un mandato).
Al pari degli Agenti in attività finanziarie, per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.